Allarme Mediatori Creditizi Abusivi!

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11 marzo 2013 di redazioneassofinmed


Come noto, il 31 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di Mediazione Creditizia. L’art. 128 sexies del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario), come modificato dal D.Lgs 141/10, dispone che è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività sopra indicata nonché attività a essa connesse o strumentali.

In altre parole è stata introdotta una chiara e inequivoca riserva di attività, quella di Mediazione Creditizia, a favore di quei soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova legge, si iscrivano nell’apposito elenco tenuto dall’Organismo (OAM) all’uopo costituito. Nonostante normative e Decreti emanati al fine di regolamentare il mercato, ancora oggi accade che alcuni soggetti, eludendo le norme di legge, che all’art. 140  prevedono la reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 10.329 euro per chi avesse in mente di continuare a operare in maniera abusiva, approfittano della buona fede dei cittadini e sovente compiono azioni scorrette e lesive del loro interesse.

E’ la piaga purulenta di questo periodo transitorio. L’assoluta mancanza di provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza rassicura coloro che, privi di ogni abilitazione e attori protagonisti di una evasione totale, oltre a danneggiare l’immagine di chi ha titolo e competenze per operare correttamente, riducono la trasparenza e provocano situazioni di tensione e disagio che possono essere prevenute anche attraverso la sensibilità e l’attenzione dei cittadini/clienti.

L’attività di soggetti abusivi, infatti, mina il normale processo di consulenza e di preparazione alla vendita che sono fondati su presupposti di etica e professionalità.

Come riconoscere il professionista?

I clienti di servizi di intermediazione creditizia che intendono avvalersi di una assistenza seria e professionale devono:

ACCERTARSI, prima di affidare un incarico o di sottoscrivere un qualsiasi mandato, che l’operatore con cui si sta trattando sia iscritto all’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi (OAM). E’ possibile infatti eseguire una ricerca nella pagina dedicata http://www.organismo-am.it/elenchi/ricerca_generica/default.aspx sia sulla persona fisica che sulla persona giuridica e verificare l’effettiva iscrizione all’Organismo.

Precisiamo, inoltre, che il Cliente, al primo contatto con l’Intermediario creditizio prescelto, ha il diritto di ottenere:

 a)      L’Avviso sulle principali norme di trasparenza e tutela del consumatore.

 b)      Il Foglio Informativo, contenente le informazioni sull’Intermediario del credito, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione, sulle condizioni economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali che regolano l’operazione stessa.

 c)      Il foglio Privacy, contenente disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

 d)     Una copia della Guida Arbitro Bancario Finanziario, che riassume le informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario.

 e)      Una copia completa del testo del contratto idonea per la stipula, denominata schema contrattuale; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.  La decisione di avvalersi o meno di tale diritto dovrà risultare da apposita attestazione in calce sottoscritta dal Cliente. Il diritto di disporre preventivamente della copia completa del contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenuta tra la consegna della copia e il momento della stipula, l’Intermediario è tenuto a darne informativa al Cliente e, su richiesta di quest’ultimo, a consegnare una nuova copia completa del testo contrattuale aggiornato.

 f)       Un Documento di sintesi, redatto nel frontespizio del contratto e consegnato unitamente allo stesso, che espone le più significative condizioni contrattuali ed economiche.

 VERIFICARE che

  • i moduli e formulari utilizzati dall’operatore siano chiari, comprensibili e ispirati alla buona fede contrattuale;
  • i timbri e le firme dell’ operatore vengano apposti al modulo in presenza del Cliente;
  • nel caso di mediatore creditizio, il compenso pattuito venga pagato con assegno bancario, intestato alla società e solo se la trattativa abbia avuto esito positivo e sia stata svolta da chi è in regola con i disposti di legge.

Ricordiamo che una sola clausola “abusiva” può rendere nullo l’intero contratto stipulato da un consumatore, a garanzia della sua tutela alle migliori condizioni possibili.

Troppo spesso, purtroppo, giungono ancora notizie riguardo a falsi operatori  del settore che si presentano come intermediari creditizi o Agenti in attività Finanziaria che promettono, attraverso un proprio intervento, di far ottenere un prestito anche a chi non è riuscito nell’impresa sfruttando i canali ordinari.

Alla luce di quanto si va verificando in questo eterno periodo transitorio, appare palese che oggi gli istituti finanziari e/o bancari, in maniera rilevante nel settore privato, accolgano soggetti che non rispettano i requisiti richiesti dal D.Lgs 141/10: non sono strutturati in società di capitali, non hanno collaboratori, ma essi stessi si inseriscono come gestori del rapporto.  E’ emblematico di questa situazione quanto accaduto nel servizio di Fabio e Mingo andato in onda su Striscia la Notizia. E’ interessante notare come molti spettatori siano rimasti piuttosto delusi del fatto che il servizio sia terminato prima ancora che l’operazione potesse essere conclusa. Infatti su http://tubiamo.net/2013/01/08/striscia-lintermediario-bancario-che-garantisce-prestiti-a-tutti-smascherato-da-fabio-e-mingo/ leggiamo Spiace che il servizio sia terminato così, sarebbe stato interessante attendere l’appuntamento in banca e l’ottenimento del finanziamento, in quel caso avremmo scoperto se l’intermediario bluffava oppure era veramente in grado di portare a termine l’incarico affidato. Fabio e Mingo hanno così scoperto la pentola solo a metà, la sensazione è che si tratti di un’occasione perduta. E’ ovvio che ci sono responsabilità non ancora svelate, ma che è assolutamente indispensabile rivelare e denunciare, perché la professionalità ha e deve avere un peso per fare la differenza e le leggi non possono venir meno agli scopi che ne sono il fondamento strutturale.

4 thoughts on “Allarme Mediatori Creditizi Abusivi!

  1. Sara ha detto:

    Buongiorno, una domanda. Ma i venditori di autovetture che insieme alla vettura vendono anche il finanziamento al cliente, sono tenuti anch’essi ad iscriversi all’Oam?
    Grazie

  2. Fabrizio ha detto:

    Buon giorno.
    scusate se la domanda non è pertinente all’articolo.Sono un agente in attività fin iscritto ma “non operativo”.Sto cercando un mandato.Ho già pagato la quota di permanenza relativa all’anno 2013.
    Sapete per caso per quanto tempo l’OAM mi può tenere registrato in questo modo? c è una scadenza?
    grazie

  3. rollino ha detto:

    Ma il “foglio informativo” e l’ “avviso principali norme”, i nuovi professionisti non abusivi, dove lo tengono ? fateci sapere grazie

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